Il risveglio di Matteo



Infuria la guerra dei comunicati postumi tra maggioranza e “opposizione”



Persino Matteo si è svegliato, e subito a ruota dopo il Comune ha fatto pervenire il comunicato suo e dei suoi prodi.

Riportiamo il comunicato in basso, per i più masochisti…;) Inutile cercarvi un ordine e una logica: persino i numeri ordinali, che dovrebbero appunto dare ordine, sono messi a ca***so.

Ma che anche Dottor Disastro partecipi alla guerra dei comunicati postumi, dei messaggi in bottiglia dalla Città Morta, uccisa dal Ventennio peggiore della sua Storia – vuol dire che siamo all’epilogo. Che le chiacchiere non bastano più.

Così eccolo partire lancia in resta come un Don Chisciotte al contrario, che scappa alla chetichella dopo aver distrutto i mulini. La Città.

Eccolo a dichiarare guerra a tutti, a scoperchiare tribunali, a interessare (a chiacchiere) Corti e Procure. Lui!

Eccolo senza alcuna vergogna far scrivere che, data la situazione, bisogna:

STABILIRE, alla luce di tutto quanto sopra indicato, che vadano assunte forti iniziative di carattere amministrativo onde evitare il tracollo finanziario dell’Ente nonché quello dei soci delle Cooperative Edilizie assegnatarie, peraltro in diritto di superficie, dei suoli espropriati per la realizzazione della “prima casa”


Insomma prima hanno fatto di tutto, Matteo in testa, per distruggere la Città.

E ora, al momento di far salire la bara sul carro funebre, eccoli blaterare di Procure e di “forti iniziative” per resuscitare il morto.

Sarebbe comico, se non fosse tragico.

E forse è proprio vero. Non c’è funerale dove non si ride.

 
 
mario albrizio
 
 
 
 
Di seguito, per gli interessati, il testo integrale della richiesta:
Al SINDACO
Al Presidente del Consiglio Comunale
RUVO DI PUGLIA



I sottoscritti Consiglieri Comunali Matteo PAPARELLA, Antonio PAPARELLA, Claudio CANTATORE, Francesco CATALANO e Giovanni MAZZONE, rappresentanti i Gruppi Consiliari di Forza Italia e Patto per la Città, a norma dell’art. 10, comma 14 del vigente regolamento del Consiglio Comunale
RICHIEDONO
la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria per discutere sul seguente punto all’o.d.g.:
• ATTUAZIONE della delibera C.C. n. 28 del 23.07.2010 ad oggetto: “DETERMINAZIONI, IN ORDINE ALLE CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO, ESPLETATE PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DEI SUOLI UTILIZZATI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALLE CORRELATE SENTENZE, EMESSE TUTTE DALLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI. – ATTO DI INDIRIZZO”.


Matteo PAPARELLA
Antonio PAPARELLA
Claudio CANTATORE
Francesco CATALANO
Giovanni MAZZONE

PREMESSO che con delibera n° 29 del 5 giugno 2014, esecutiva a termini di legge, il Consiglio Comunale si è determinato di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani le sentenze n.ri 165/20214 e 200/2014 della 1^ Sezione Civile Corte di Appello di Bari, emesse in materia di espropriazione suoli ricadenti nel comparto edificatorio “M” ed utilizzati per la realizzazione di interventi costruttivi di natura residenziale;
RILEVATO che con le predette due sentenze la Corte di Appello di Bari aveva determinato in € 85,00/mq l’entità dell’indennità di espropriazione a fronte di ben altra entità di valori unitari (€ 300/mq) statuiti con precedenti sentenze riferite a suoli attigui ricadenti nel medesimo comparto edificatorio “M”, nonché per terreni ricompresi nel comparto edificatorio “C”;
CONSIDERATO che col predetto atto deliberativo n° 29 del 5 giugno 2014 il Consiglio Comunale si deteminava di trasmettere alla Procura anche:
– La deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 25 luglio 2010 e relativi allegati;
– Le sentenze shock relative ai suoli espropriati ricadenti nei comparti edificatori C ed M;
– Gli atti di acquisto dei terreni in possesso dell’Amministrazione, relativi ai suoli ricompresi nei comparti C ed M e risalenti per datazione sia alla fase di adozione che a quella di approvazione del vigente P.R.G.;
– Le C.T.U. presentate dai vari consulenti nominati dalla Corte di Appello di Bari;
– Gli atti di transazione sottoscritti in materia espropriativa nel mese di dicembre 2013 fra Amministrazione ed imprese e privati destinatari dei decreti di espropriazione,
– Il contratto di mutuo, assunto dall’Amministrazione con la Cassa DD.PP. per il pagamento dei debiti fuori bilancio relativi agli espropri ed alle sentenze shock riconosciute dal Consiglio Comunale;
VISTO che la delibera consiliare di riferimento risalente al 2010 è la n° 28 del 23 luglio e non 25 luglio , come invece erroneamente riportato tanto nella parte narrativa quanto in quella dispositiva del deliberato consiliare n° 29 del 5 giugno 2014;
RISCONTRATO che detta delibera risulta essere stata votata all’unanimità, con una sola astensione, da parte di tutti i consiglieri comunali presenti in aula e dichiarata immediatamente esecutiva;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità e/o necessità di precisare tale data nonché di confermare alcuni punti del dispositivo di detta delibera n° 28 del 23 luglio 2010 ed in particolare quelli contraddistinti con i n.ri 3 – 5 -6- 9 – 10;
VISTO il parere, ex art. 49 Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i., reso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Direttore Area 5 (Avvocatura Comunale) ….;
LETTO il parere di conformità, espresso dal Segretario Generale, a richiesta del Sindaco;
RILEVATO che nella seduta del …… la … Commissione Consiliare si è espressa nel senso di ……
CONSIDERATO che al momento della votazione in aula sono presenti n° … consiglieri;
Con n° ….. voti favorevoli, resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge,
D E L I B E R A
1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2) Dare atto, con riferimento al deliberato consiliare n° 29 del 5 giugno 2014, che il riferimento esatto all’atto deliberativo del Massimo Consesso cittadino è quello n° 28 del 23 luglio 2010 e non 25 luglio 2010, come per mero errore materiale riportato nella parte narrativa e dispositiva dell’ultimo assunto consiliare;
3) CONFERMARE i punti 3 – 5 – 6 – 9 – 10 della predetta delibera consiliare n° 28/2010 come, peraltro, di seguito riportati:
<< 3) FAR CONSTARE che serie preoccupazioni hanno creato le ultime pronunce della 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, basate sulle fuorvianti risultanze di inesatte, incomplete ed approssimative CTU tecniche che hanno indotto in macroscopico errore la Corte di Appello di Bari, in quanto dette CTU sono erronee tanto nei presupposti tecnici quanto nel non aver tenuto in alcun conto che i decreti di esproprio, tutti emanati nel termine dei cinque anni dalla data di occupazione dei suoli, prevedevano e prevedono, in capo a ciascun proprietario ablato, non solo il riconoscimento dell’indennità di espropriazione fissata in £. 44.000/mq (circa € 22/mq), ma anche il diritto a realizzare, nella porzione del comparto destinato alla edilizia privata, volumetria in misura pari al 50% dell’estensione del suolo espropriato.
5) RIBADIRE la necessità che la determinazione del valore di mercato dei suoli edificatori in sede giudiziaria sia ancorata agli atti pubblici traslativi della proprietà quale elemento oggettivo di riferimento.
6) SPECIFICARE che, poiché i decreti di espropriazione, oggetto di impugnativa relativamente alla indicazione dell’indennità di esproprio, sono stati emessi nel periodo dal 24 ottobre 2001 (decreto n° 15 afferente il comparto “K”) al 28 novembre 2003 (decreto n° 32 afferente il comparto “M”), le sentenze già emesse sono errate ed ingiuste in quanto trovano fondamento in consulenze tecniche d’ufficio, assolutamente deleterie atteso che le medesime sono riferite anche a determinazione di valori venali correlati ad atti amministrativi – quali quelli indicati alle lettere a) e b) del precedente punto 4) – di epoca posteriore, in tutti i casi, di oltre sedici mesi rispetto a quelle fissate, caso per caso, dal Collegio Giudicante ed indicate ai diversi c.t.u.-
9) EVIDENZIARE che, in tali ultimi due casi, la 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari ha condiviso la determinazione operata dal c.t.u. precitato, mentre per altra identica consulenza del predetto professionista, inerente suoli sempre ricadenti nel comparto “M” ed oggetto di identico decreto di espropriazione, la stessa 1^ Sezione Civile, con proprio provvedimento datato 19 maggio 2009, disponeva la rinnovazione completa delle indagini peritali, alla stregua delle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune <<per quanto attiene sia l’incerta assimilazione fatta dal primo c.t.u. del comparto edificatorio “M” (ove è ubicata l’area espropriata) al comparto “D” (assunto quale parametro di riferimento), sia all’altrettanto incerta estensione, a fini ulteriormente estimativi, della delibera di Giunta n° 122 dell’11 aprile 2005>>.
10) STABILIRE, alla luce di tutto quanto sopra indicato, che vadano assunte forti iniziative di carattere amministrativo onde evitare il tracollo finanziario dell’Ente nonché quello dei soci delle Cooperative Edilizie assegnatarie, peraltro in diritto di superficie, dei suoli espropriati per la realizzazione della “prima casa”>>.

4) DISPORRE che il presente provvedimento venga portato all’attenzione del Collegio dei Revisori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con separata votazione, resa con n. … voti favorevoli legalmente accertati nelle dovute forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.