TERRA NOSTRA. SVENDUTA





Lettera aperta

di Nicola Amenduni


Al sig. Sindaco del comune di Ruvo di Puglia.
E p.c. – sig. Presidente del Consiglio Comunale.



Lo scrivente, in semplice veste di cittadino ed in forza dei propri diritti sanciti dagli istituti normativi di partecipazione ai processi amministrativi pubblici, nonché dei propri diritti in tema di trasparenza ed informazione, cosi come previsti dall’Ordinamento vigente sull’Azione Amministrativa, con la presente lettera aperta espone quanto segue:


a riguardo della Deliberazione di Consiglio Comunale. n 51 del 09 Settembre 2014 e della deliberazione di  Giunta Comunale  nr. 161 del 8 luglio 2015, nonché dell’Avviso d’Asta Pubblica per l’alienazione immobili di proprietà comunale, pubblicato sul sito web del nostro comune in data 27 luglio 2015, si pongono i seguenti quesiti e/o considerazioni:

Innanzitutto  chiede, lo scrivente, se le procedure di autorizzazione all’alienazione dell’autorità competente (Soprintendenza ai Beni Culturali), in caso di immobili rientranti nelle categorie di immobili vincolati in base al Codice Beni Culturali (D.Lvo 42/2004), si ritengono appropriate ed esaustive alla luce delle cogenti ed articolate procedure previste dal Capo IV dello stesso Codice; ritiene  chi scrive che esse dovrebbero essere propedeutiche, presupposte e definite prima dei concreti provvedimenti gestionali di bando pubblico per l’ alienazione degli immobili stessi.

L’avviso d’asta in argomento appare costituire atto gestionale quale derivato dalla delib. di  C. C. n. 51/2014 che approvava il piano di valorizzazione e/o alienazione relativo al bilancio di competenza anno 2014; non ritiene l’Amministrazione che, considerato l’ordinamento contabile degli EE. LL. e, tanto più, le recenti disposizioni in tema di veridicità e coerenza degli elementi contabili del bilancio previsionale di competenza ( soprattutto la veridicità dei residui attivi/passivi), si sarebbe dovuto assumere ulteriore deliberato di C. C. di uguale argomento, allegato  al bilancio previsionale di competenza da approvare per il 2015, come anche prevede la legge 133/2008 (quindi anche strettamente legato al Piano annuale delle Opere Pubbliche) , prima di bandire l’ avvisto d’asta per la vendita degli immobili nello stesso anno 2015 ?  

Dato il limitato valore di mercato a fronte del rilevante valore ambientale dei terreni agricoli posti in alienazione nella area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (circa 50 ettari complessivi come da elenco dell’avviso medesimo), sono state analizzate o esperite alternative di diversa utilizzazione pubblica (come anche prevede la “ratio” della legge 133/2008), considerata anche la programmazione e le politiche agro-eco-sistemiche di governo dei soprassuoli naturali/pascolivi previste, da ultimo, nel Piano del Parco di recente definitivamente approvato, ad iniziare dai suoli di proprietà pubblica? Considerato anche che con i suoli, specie se naturali, come nel caso, il Comune potrebbe fare molto più utili politiche territoriali/ambientali rispetto ad irrisori introiti da alienazioni ( circa 50 ha per € 92,750,00)?

Su tali terreni è stata accertata in loco la sussistenza, nel loro stato fisico, della destinazione d’uso a pascolo (come riportato nell’elenco)? L’Amministrazione  ha accertato preventivamente che non siano state, eventualmente, modificate di fatto, anche parzialmente, le destinazioni colturali? In tale caso  ha accertato altresì che il cambio colturale, se avvenuto, sia avvenuto secondo legittimità e liceità, richiedendo le dovute autorizzazioni previste nel tempo, passato e presente, per l’areale territoriale adesso Parco Nazionale Alta Murgia (vincolo idrogeologico – Sic :Sito Importanza Comunitaria-  ZPS : Zona Protezione speciale – PUTT -PPTR etc.), che pertanto tale evenienza ne altererebbe il valore catastale e, soprattutto, rivestirebbe addirittura rilevanza penale (spietramenti pascoli etc.)?



Su detti terreni è stata accertata la eventuale sussistenza di vincolo di Uso Civico, essendo in tale evenienza non ammissibile l’alienazione secondo le leggi speciali vigenti in materia di Usi Civici? Dovrebbe essere noto che gli immobili gravati da tale vincolo sono Beni Indisponibili” per definizione in quanto Beni appartenenti alla universalità civica di ciascun Comune, quindi neanche sono nelle discrezionali competenze decisorie delle singole Amministrazioni, se non nelle forme e nei modi che la normativa di settore prevede; peraltro, in tal caso, in quanto rientranti gli Usi Civici nel novero dei Beni Culturali è stata attivata la procedura prevista dal D. L.vo 42/2004 in tema di alienazione degli stessi Beni, ammesso e non concesso che siano alienabili? Dall’analisi del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) vigente i terreni, nella generalità, risulterebbero sottoposti a tale vincolo.

(Sull’argomento sarebbe necessario non indugiare ulteriormente riguardo al prescritto riordino generale, giuridico e fisico, degli Usi Civici nel territorio comunale- reintegre etc- al fine di non indurre la dispersione del residuo patrimonio, sempre più eroso a causa della annosa sostanziale noncuranza amministrativa senza escludere, eventualmente, ragioni di altra natura…)

Tali terreni in quale Zona Territoriale (A-B-C-D), in base al Co. 2 dell’art. 12 della legge 394/1991 (legge quadro Aree Protette), sono inseriti dal vigente Piano del Parco dell’Alta Murgia?  In caso di loro inclusione nelle Zone A e B è stata prevista, nel bando, la procedura di prelazione a favore dell’Ente Parco come prescritto dalla legge 394/1991?

Riguardo al terreno in contrada “Via Vecchia Canosa”, distinto in catasto al Fg. 15 – p.lla 84, dell’estensione di ha 0.35.00 circa, di natura uliveto e vigneto, con entrostanti n.2 (due) cisterne, è stata esperita la verifica sull’eventuale inserimento dello stesso fra i Comparti di Contesto Urbano destinati al nuovo insediamento residenziale dal progetto del nuovo PUG cosi come pre-adottato dalla Giunta Comunale nel 2011 che, allo stato, non risulta revocata? E’ stato previsto che detto suolo per la presenza delle antiche piscine sarebbe vincolato ope-legis (Codice Beni Culturali- PPTR)?

Riguardo al terreno in contrada “La Pozza”, distinto in catasto al Fg.25 – p.Ila 237, dell’estensione di ha 0.60.58,di natura vigneto, con entrostanti n.14 (quattordici) pozzi con acqua di natura sorgiva proveniente dalle falde freatiche risalenti, a quanto risulta, alla metà del sec. XIX, non ritiene l’Amministrazione che il sito, data la sua valenza di emergenza storico-culturale ed idrogeologica, riguardante le storiche consuetudini  sulle modalità di approvvigionamento idrico della popolazione locale, sia da ritenere vincolato ope-legis in base al Codice dei beni Culturali, ed in quanto tale da salvaguardare e garantire perennemente alla pubblica fruizione culturale per la sua unicità ed irripetibilità?
                                                                    
Per gli immobili residenziali in vendita (immobili corso Carafa, via Avitaia etc), probabilmente pervenuti al Comune per lascito testamentario, sarebbe opportuno portare a conoscenza gli atti di loro provenienza al fine di verificare che non sussistano vincoli di destinazione dei valori patrimoniali/finanziari nei relativi lasciti medesimi;

riguardo agli immobili di attuale uso pubblico (via Vallona- Via Solferino- via S. barbara etc.) è stata esperita la verifica in ordine al  loro eventuale inserimento, quali “strutture di interesse pubblico”, nella dotazione di aree a standards urbanistici (di quartiere e/o urbano –territoriali) del PRG vigente? Non ritiene l’Amministrazione che, in tal caso, essi sarebbero perennemente “Beni Indisponibili” per definizione nel nostro Ordinamento, e/o occorrerebbe, in caso di loro alienazione, opportuna variante sostitutiva di essi stessi?

In riferimento al lotto consortile n. 5 nella nuova Zona PIP si chiede il motivo dell’invarianza di valore (€ 408.486,78) rispetto a quello stabilito nel 2011 (non essendo prevista neanche la rivalutazione monetaria all’attualità) e quale sia stato il criterio di valutazione estimativa (se prevede la valutazione “attualizzata” dell’originario costo di acquisizione ed il costo delle opere di urbanizzazione effettuate); si chiede, inoltre se, considerate le originarie motivazioni di tale Lotto Consortile (insediamento facilitato, in cooperazione operativa, di piccolissime imprese, promozione imprese giovanili etc.) non si ritenga di conservare al pubblico patrimonio tale immobile al fine di esperire ogni sforzo, anche mercè pubblici finanziamenti, per un governo finalizzato dell’insediamento di attività di impresa eventualmente ad alto valore aggiunto (manifattura innovativa, ricerca, servizi grafica – microelettronica – informatica etc,); o, in subordine, se non si ritenga di esperire un bando ben finalizzato a tali scopi;

Per il lotto edificabile in comparto I (stimato al valore di euro 936.390,00) non è ben chiaro il criterio di valutazione del valore al mq.  Nella forbice fra massimo /  minimo valore per mq ( fra quanto fissato attualmente dal Comune e quanto evidenziato nei contenziosi per indennità di esproprio, a cui il Comune è esposto), fra vendita e acquisizione espropriativa di suoli edificabili e/o per standards urbanistici, dove si localizza tale valore stimato per il lotto? L’Amministrazione, per evitare ulteriori e negativi effetti, per se svantaggiosi, di tali valutazioni in un periodo di massima incertezza e contraddizione, dovuta  alle varie e sperequate sentenze giudiziarie, non ritiene di  sospendere ogni operazione di vendita di propri suoli edificabili e/o insistenti nel contesto urbano e peri-urbano? Ed in definitiva, e non da ultimo, non ritiene l’Amministrazione di assicurare al proprio patrimonio tale lotto del Comparto I al fine ed in attesa di reperire finanziamenti pubblici per Edilizia Sociale, vista anche l’attuale estrema difficoltà dell’azione espropriativa da parte della pubblica Amministrazione, aggiungendo cosi ulteriore valore al suolo in questione?

Tanto, senza entrare nel merito, al momento, della ripartizione quali/quantitativa dei lotti ad edificarsi  da parte del Consorzio del Comparto I, di cui lo stesso Comune risulterebbe socio essendo proprietario di suolo.
   
   Per tutto quanto premesso, lo scrivente chiede attenta verifica delle procedure e degli atti in argomento, dovendo essere tali atti sottesi dal principio di esaustività e compiutezza rispetto ai presupposti, di fatto e di diritto, che giustifichino e motivino l’atto amministrativo stesso; tanto, vista l’importanza estrema che riveste il patrimonio comunale per ogni cittadino della nostra comunità, presente e futura;

In subordine chiede la esclusione  dei terreni agricoli dalla alienazione prevista dal
bando in corso per i motivi esposti (è scelta fattibile senza grandi difficoltà di ordine
finanziario per gli equilibri di  bilancio).


    Mentre, per i terreni edificabili previsti  in alienazione per  il seguito (lotto Comparto I – lotto Zona PIP – Zona Insediamenti Produttivi), rimane tempo utile per una approfondita riflessione politica ulteriore sulle scelte di valorizzazione e/o alienazione, prima di tutto, ferma restando la verifica delle congruità estimative e di procedura in caso di conferma della alienazione.
       
       Voglia lei, signor Sindaco, per il ruolo che ricopre, promuovere il massimo interesse pubblico e bene comune; sono tempi difficili, si sa, per il nostro Comune e le scelte devono essere massimamente oculate, per ora e per il futuro, al di là delle partigianerie elettorali e/o interessi legati al consenso del momento; i cittadini futuri (nostri figli) saranno grati a lei, ed a tutti noi, del presente, se dimostreremo visione prospettica.


    Al sig. Presidente del Consiglio Comunale (massimo organo decisionale sulla “Cosa Pubblica” e massimo organo responsabile) che legge la presente lettera aperta per conoscenza, lo scrivente chiede di sensibilizzare alla tematica l’intero Consiglio Comunale che si accinge a deliberare il Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/17; nei due secoli trascorsi non sono mancati ruvesi illuminati (i pochi che sapevano leggere e scrivere) che hanno saputo difendere i patrimoni ed i demani civici dalle angherie degli usurpatori vari (che spesso coincidevano con famose casate locali, nobili e meno nobili, e, tanto, al di là della agiografia apologetica con pubblicazioni pseudo-storiche e grotteschi cortei storici, del passato e del presente), non sempre riuscendoci purtroppo; ora spetta interpretare all’attualità tali ruvesi illuminati .


    Chi scrive, con mero spirito di collaborazione, confida nella sensibilità da amministratori comunali delle SS.LL. in indirizzo, oltreché degli altri componenti degli organi di governo comunale.


    Cordiali saluti.

    NICOLA  AMENDUNI
    (Già amministratore comunale e già consigliere Ente Parco Naz. Alta Murgia)

    Ruvo di Puglia, 01/09/2015


    Scarica gli allegati, con delibere e cartografia dettagliata (circa 28 mb).

    Ruvo Libera