A Cena con la Multa

 Vigili e Cittadini a confronto.

Sabato sera, 20 ottobre. Piazza Cavallotti. Intorno alle 20. Torno dalla meraviglia delle Danzatrici e ho appena finito di prendere un caffé con mia moglie. 

 
Giunti all’auto, però, del tutto inaspettatamente troviamo un vigile che sta “scrivendo”. 
 
Per un attimo ho il dubbio di non aver messo il disco orario e, mentre sto per darmi dell’imbecille, chiamo il vigile per dire che sono lì e la porto via subito:”Vigile! Vigile!!“; ma lui, con calma olimpica: “l’ho già scritta“.
 
Io però intanto ho ricordato perfettamente che il disco orario l’avevo messo eccome, alle 19.30, e che quindi mancava ancora mezz’ora.
 
E allora?” chiedo.
 
Qui il disco orario non c’è” e indica il parabrezza.
 
Infatti, rispondo: è qui, al finestrino posteriore angolo guida, visibile anche a un cieco.”
Smuove la testa, implacabile. 
 
Allora gli chiedo di farmi leggere la norma in base alla quale eleva quella multa. Di citarmi almeno l’articolo.
 
Non risponde. Si limita a ripetere che il disco doveva stare lì. “Io non posso fare il giro dell’auto
 
Sto per dirgli che ho visto centinaia di volte i suoi colleghi fare non solo il giro ma l’autopsia a un’auto, prima di fare contravvenzione. Saranno mica stupidi, a fare quello sforzo in più? O sanno benissimo qual è la norma? Ma non glielo dico perché so che avrebbe l’effetto contrario.
 
Guardi – aggiungo in un estremo tentativo di conciliazione – che la norma è chiara: il disco orario dev’essere “chiaramente visibile”, NON necessariamente sul parabrezza anteriore.
Non ne vuole sapere.
 
E va bene – sbotto. Avete perso tanti ricorsi, perderete anche questo.”
 
Allora il vigile mi lancia una sfida: se è come dico io, mi pagherà una cena.
 
D’accordo, mi scarico la legge e gliela porto. Qual è il suo nome?
 
Me lo dice e ci stringiamo la manoDa uomo a uomo.
 
Recupero una moglie allibita dall’alterco (per quanto civile) e ce ne torniamo con il foglio rosa, in cui viene contestato, ovviamente, l’articolo 157 del Codice della Strada. 
 
Il Lettore può leggerlo più sotto per vedere chi ha ragione. 
 
Recita il foglio rosa, là dove il vigile lo ha diligentemente crocettato: Senza segnare l’orario di inizio sosta in modo chiaramente visibile”. In sostanza, cioè, lo stesso foglio rosa gli da torto: perché, come è giusto che sia, dice “chiaramente visibile”, non “parabrezza”.
 
Ora, è vero che da questa vicenda, tutto sommato, ci guadagno una cena…;)
 
Ma, come si diceva una volta, una domanda sorge spontanea. Come vengono addestrati questi vigili? Cos’ha da dire il Comando in proposito?
 
Sì, perché è già la seconda volta che mi viene fatta questa contravvenzione assurda. Per la prima, andremo presto davanti al Giudice di Pace. Quest’altra seguirà la stessa via o vie più brevi.
 
Ma anche se sono in una botte di ferro come automobilista – come cittadino mi inquieto ancora di più.
 
Hanno torto i due vigili che mi hanno multato per questo “reato” inesistente; o hanno torto tutti gli altri che, nelle migliaia di volte che ho parcheggiato in tutta Italia, anche se prevalentemente a Ruvo, non hanno rilevato tale contravvenzione?
 
In entrambi i casi, a rigor di logica, ci dev’essere qualche problema nella formazione.
 
È a questo che penso, mentre ci allontaniamo e mia moglie osserva: “guarda come continuano a tutto spiano.”
 
Quante altre contravvenzioni inesistenti avranno firmato? Speriamo nessuna. Ma è un dubbio che va chiarito da chi di dovere.
 
Il lavoro dei Vigili è fondamentale. Prezioso. Ma se non è realmente al di là di ogni dubbio, finisce per generare più ansia che sicurezza, più contenzioso che legalità. Ed oggi più che mai, è di legalità, di regole certe, di serenità, che abbiamo in primo luogo bisogno.

 
 
Codice della Strada: Art.157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi n, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Pubblicato  21 OTTOBRE 2012 – 1006 visualizzazioni